STATUTO “ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARACA”
Aderente alla CO.F.AS. – Compagnie filodrammatiche associate


Art.1 - Denominazione e Sede
E' costituita l'Associazione Culturale denominata LA BARACA con sede in Martignano (TRENTO) Via Formigheta, 15.

Art. 2 - Scopo
a) L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, in quanto l’eventuale ricavo delle citate attività è sempre devoluto a sostenere l’associazione stessa. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

b) Essa ha per finalità, oltre all’attività prettamente teatrale, la promozione e salvaguardia dei valori culturali e sociali che fanno parte del patrimonio storico della realtà territoriale regionale.

c) L’Associazione aderisce alla Co.F.As. – Compagnie Filodrammatiche Associate con sede in Trento , della quale accetta Statuto e Regolamenti.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, della sottoscrizione di una domanda di ammissione firmata. La qualifica di socio non è trasmissibile.

Art. 5 – Diritti dei soci
La qualifica di Socio dà diritto di frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle attività sociali.

Art. 6 – Decadenza dei soci
I Soci cessano di appartenere all' Associazione

a) Per dimissioni volontarie contenute con lettera

b) Per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socie che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 7 – Organi Sociali
Gli organi sociali sono:

- Assemblea generale dei soci

- Il Presidente

- Il Consiglio Direttivo

- Il Collegio dei Revisori

Art. 8 - Assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.



Art. 9 – Diritti di partecipazione
Non è ammessa alcuna delega per il voto dei soci


Art.10 – Compiti dell’Assemblea


L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con un preavviso di almeno 15 giorni. Si delibera in merito a:

- relazione del Presidente sull’attività svolta e su quella in programma;

- bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;

- nomina dei membri del consiglio Direttivo;

- nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea che può essere demandata al Consiglio direttivo;

- ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;

L’Assemblea Straordinaria viene convocata nei casi di modifica dello statuto o per scioglimento dell’associazione.



Art. 11 – Validità Assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
E’ composto da 3 a 5 membri e rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Al suo interno si nomina il segretario-cassiere.

Tutti gli incarichi si intendono a titoli gratuito, con il diritto di ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere l’incarico.

Art.13 – Dimissioni
In caso di dimissioni di un consigliere, viene sostituito fino alla scadenza del triennio dal primo dei membri non eletti.

Art.14 – Convocazione Direttivo
Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un consigliere.

Art.15 - Compiti del Consiglio Direttivo

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- adottare i provvedimenti disciplinari;

- approntare i programmi dell’attività sociale;

- nominare il Presidente qualora non via abbia adempiuto l’assemblea;

- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da presentare in assemblea;

- fissare le date delle assemblee;

- nominare i soci onorari;

Art.16 – Il Bilancio
Viene redatto con chiarezza ed in modo veritiero dal Consiglio Direttivo.

Art.17 – Il Presidente
Rappresenta l’associazione e presiede l’assemblea dei soci. Se assente viene sostituito dal vice Presidente o può dare delega ad un membro del consiglio Direttivo.



Art.18 – Il Vice Presidente
Il Vice presidente sostituisce temporaneamente il Presidente nelle mansioni in cui sia espressamente delegato.

Art.19 – Il collegio dei Revisori
E’ eletto dall’assemblea dei soci in un minimo di tre persone maggiorenni. Tra di loro eleggono un Presidente che può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno compito di viglilanza amministrativa.

Art.20 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Patrimonio

- beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;

- fondi costituiti con eccedenze di bilancio;

- eventuali donazioni;

- elargizioni fatte da terzi;

- proventi derivanti dall’attività svolta dall’Associazione;

- contributi da Enti ed associazioni;

Art.22 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci, o tra i soci, sono gestite da un Collegio arbitrale composto da n.3 arbitri, due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri con funzione di

Presidente.

Art.23 - Scioglimento
Avviene solo con Assemblea Generale in seduta straordinaria, approvata da almeno i due tersi di soci aventi diritto di voto, sia in prima, sia in seconda convocazione.

L’assemblea all’atto dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione del’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione, in base all’art.3 comma 190 legge 23/12/96 n.662.

Art.24 – Disposizioni Generali
Il presente statuto viene firmato in duplice copia dal Presidente dell’Associazione.

Una copia consegnata alla Co.F.As., una copia presso la sede sociale.



 

 

 

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